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  • TERMINI  DI  ACCERTAMENTO:

    Modifica termini per l’accertamento; FINO AL 31.12.2016 DAL 01.01.2017
    Dichiarazione regolare 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
    Dichiarazione Omessa 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata 31° dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata


     Modifica termini per l’accertamento TIPO

    FINO AL 31.12.2016

    DAL 01.01.2017

    Dichiarazione regolare

    31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    Dichiarazione Omessa

    31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata

    31° dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata

     

     Decorrenza dal 2017
    I predetti nuovi termini di accertamento sono applicabili solo a decorrere dal periodo d‘imposta in corso al 31 dicembre 2016
    RIEPILOGO NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO
     
    DICHIARAZIONE REGOLARE
     
    Modello Unico/2012 (anno 2011) 31/12/2016
    Modello Unico/2013 (anno 2012) 31/12/2017
    Modello Unico/2014 (anno 2013) 31/12/2018
    Modello Unico/2015 (anno 2014) 31/12/2019
    Modello Unico/2016 (anno 2015) 31/12/2020
    Modello Unico/2017 (anno 2016) 31/12/2022
    Modello Unico/2018 (anno 2017) 31/12/2023
     
    DICHIARAZIONE OMESSA
     
    Modello Unico/2011 (anno 2010) 31/12/2016
    Modello Unico/2012 (anno 2011) 31/12/2017
    Modello Unico/2013 (anno 2012) 31/12/2018
    Modello Unico/2014 (anno 2013) 31/12/2019
    Modello Unico/2015 (anno 2014) 31/12/2020
    Modello Unico/2016 (anno 2015) 31/12/2021
    Modello Unico/2017 (anno 2016) 31/12/2024
     
    Modello Unico/2018 (anno 2017) 31/12/2025

    Le regole per l'IVA

     

    Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, ai sensi del citato articolo 57 del Dpr n. 633/72, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.